Reddito di cittadinanza, arriva una nuova stretta. Nel conteggio delle offerte di lavoro rifiutate, rientreranno anche quelle da privati: non solo, dunque, rischierà di perdere il beneficio chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua proposta dal Centro per l’impiego, ma anche chi dice no alla chiamata diretta di un datore di lavoro privato. È quanto prevede un emendamento presentato dal centrodestra al dl Aiuti approvato dalle commissioni della Camera con il voto contrario del M5s.
Reddito di cittadinanza, cosa cambia
Un emendamento al decreto Aiuti approvato alla Camera permette alle imprese private di proporre offerte di lavoro ai titolari di Reddito di cittadinanza, anche senza passare dai Centri per l’Impiego. In questo modo, anche quella privata rientrerà nel computo delle offerte congrue di lavoro dopo le quali, al terzo rifiuto, scatta la revoca del sussidio.
La norma prevede inoltre che il ministro del Lavoro debba definire con decreto le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua. Le offerte congrue possono essere proposte “direttamente dai datori di lavoro privati” ai beneficiari che firmano il Patto per il lavoro. Il datore di lavoro privato “comunica quindi il rifiuto al centro per l’impiego ai fini della decadenza”.
Reddito di cittadinanza, cosa si intende per offerta di lavoro congrua
Congrua è considerata l’offerta coerente con le esperienze e competenze maturate, con uno stipendio non inferiore a quello del Reddito e che soddisfa dei parametri relativi alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico. Viene considerata offerta di lavoro congrua;
la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; la durata della fruizione del beneficio.
Rispetto alla distanza del luogo di lavoro:
- nei primi 12 mesi, è congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- dopo 12 mesi, è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovunque se si tratta di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta in qualsiasi parte del territorio italiano, anche nel caso di prima offerta.
Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati – non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.