Il congedo di maternità obbligatoria, noto anche come congedo di maternità, è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di 5 mesi, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio, nonché in caso di adozione o affidamento di minori. Durante l’astensione per il congedo di maternità, l’INPS riconosce alle lavoratrici un’indennità pari all’80% dello stipendio.

Il congedo di maternità è un diritto inalienabile per la lavoratrice, il cui rispetto è obbligatorio anche per il datore di lavoro. Questo significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, ad eccezione dei casi di interruzione di gravidanza o morte perinatale del feto, ma solo se autorizzati dal medico curante. A livello normativo, il congedo di maternità obbligatorio per le lavoratrici dipendenti è disciplinato dal Testo Unico sulla maternità e paternità, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Congedo di Paternità Alternativo

In alcune circostanze particolari, che impediscono alla madre di beneficiare del congedo obbligatorio, l’astensione dal lavoro può spettare al padre. Questo viene definito “congedo di paternità alternativo”. Questa opzione è possibile solo in caso di: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. Si precisa che, indipendentemente da queste situazioni, al padre dipendente spetta comunque un congedo obbligatorio di 10 giorni, di cui vi parleremo in una guida dedicata.

A chi Spetta il Congedo di Maternità Obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatoria spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS, incluse le apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo. Inoltre, spetta alle lavoratrici disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU); alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU); alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU; alle lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU); alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU); e alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Il congedo di maternità è riconosciuto anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, a cui per molti aspetti è assimilabile alla maternità obbligatoria per le dipendenti ma per altri si differenzia soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso. Inoltre, il congedo di maternità vale anche per le lavoratrici autonome (e in alternativa ai padri lavoratori autonomi), come spiegato nella guida sull’indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti. Tuttavia, nel caso delle lavoratrici autonome, non si parla di “maternità obbligatoria” perché alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità, ma l’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Si precisa infine che per le madri che non rientrano in nessuna delle precedenti casistiche, c’è comunque la possibilità di ricevere un’indennità legata alla maternità, nel rispetto di determinati requisiti ISEE. Si tratta, ad esempio, dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato.

Requisiti per la Maternità Obbligatoria

I requisiti per accedere alla maternità obbligatoria INPS variano in base alla categoria di beneficiari, ovvero:

  • Per le lavoratrici dipendenti è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro.
  • Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo (articolo 62 del TU). In presenza di questo requisito contributivo, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto.
  • Per le lavoratrici agricole a tempo determinato è richiesto, nell’anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
  • Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, altrimenti viene considerato congedo di maternità facoltativo e si applicano i requisiti di quest’ultimo tipo di congedo.
  • Per le lavoratrici della Gestione Separata, i requisiti di accesso alla maternità obbligatoria sono gli stessi delle lavoratrici dipendenti.

Durata e Modalità di Richiesta

La durata del congedo di maternità obbligatoria è di 5 mesi, suddivisi in un periodo pre-parto (generalmente di 2 mesi) e un periodo post-parto (generalmente di 3 mesi). La lavoratrice ha la possibilità di scegliere diverse opzioni di fruizione del congedo, come anticiparlo o prolungarlo in casi specifici.

La richiesta del congedo di maternità obbligatoria deve essere presentata all’INPS tramite il sito web dell’istituto o tramite enti di patronato e intermediari dell’INPS. È fondamentale rispettare i tempi per la presentazione della domanda, che deve essere effettuata entro 2 mesi dalla data prevista del parto, e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, altrimenti si rischia la prescrizione del diritto all’indennità.

Variazioni nella Durata del Congedo di Maternità

La durata del congedo di maternità obbligatoria può variare in alcune casistiche specifiche, come nel caso di:

  • Adozione o Affidamento: Nel caso di adozione o affidamento di minori di età inferiore ai 3 anni, il congedo spetta solo alla madre lavoratrice o, in caso di decesso o rinuncia della madre, al padre lavoratore. La durata del congedo è di 5 mesi in caso di adozione nazionale o internazionale, mentre è di 7 mesi in caso di adozione di minori con handicap grave. Se i genitori lavorano entrambi, il congedo spetta solo ad uno dei due e l’altro può fruire del “congedo parentale”.
  • Ricovero del Neonato: Se il neonato è ricoverato per un periodo superiore a quello di degenza obbligatoria in ospedale, il congedo di maternità può essere prorogato fino alla dimissione del bambino.
  • Interruzione di Gravidanza: In caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno (24 settimane) di gestazione, la madre ha diritto a un congedo di maternità obbligatoria della durata di 2 mesi.

In conclusione, il congedo di maternità obbligatoria rappresenta uno strumento essenziale per garantire il benessere e la salute della lavoratrice e del neonato, nonché la conciliazione tra lavoro e maternità. È importante che tutte le lavoratrici siano informate riguardo ai propri diritti e che presentino la domanda nei tempi previsti per usufruire di questa importante tutela. Il rispetto di questi diritti è fondamentale per una società che promuove e tutela il valore della maternità.

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